Regolamento nazionale di Utilità e Difesa
Approvato dal Consiglio Direttivo dell’ENCI del 20 luglio 2005
In vigore dal 1 settembre 2005
Nazionali: Decrizione 1^ Parte - Decrizione 2^ Parte - Esordienti - Avviamento - ENCI 1 - ENCI 2 - Cal

ART. 1
Le prove di lavoro per cani delle razze di utilità sono manifestazioni cinotecniche e sportive organizzate allo scopo di mettere in evidenza le qualità naturali del cane, nonché la sua attitudine ad apprendere l’addestramento specifico. Le prove hanno infatti lo scopo di individuare e di fare conoscere, ai fini dell’allevamento, i soggetti dotati di carattere migliore e più idonei al lavoro; oltre a diffondere lo sport con il cane.

ART. 2
Possono partecipare alle prove cani di qualsiasi razza purchè in buona salute.
I soggetti partecipanti alle prove debbono essere iscritti in un libro genealogico, italiano o straniero, riconosciuto dall’ENCI, ad eccezione della classe “Esordienti”.
Sono esclusi i soggetti monorchidi e criptorchidi (Art.11 lettere c) e) f) regolamento speciale prove di lavoro 1 Gennaio 1978), ad eccezione della classe “Esordienti”.

ART. 3
Le prove sono suddivise in diverse classi cui corrisponde un diverso grado di preparazione. Qualifiche e classifiche sono stilate nell’ambito di ogni classe applicando per ognuna di esse il rispettivo regolamento.

Le prove di utilità e difesa possono essere organizzate solamente dalle associazioni specializzate che tutelano razze sottoposte a prova di lavoro. Le prove sono aperte a tutte le razze, tuttavia, è consentita l’organizzazione di prove riservate ad una sola razza.
Il CAC (certificato di attitudine al campionato italiano) può essere invece messo in palio anche quando la prova è indetta per una sola razza o per un gruppo di razze a condizione che la manifestazione sia organizzata dall’associazione specializzata competente e nell’ambito della manifestazione sia disputato il Campionato Sociale di lavoro.

ART. 4
Le associazioni specializzate debbono inoltrare all’ENCI entro i termini stabiliti dall’art. 4 del Regolamento generale delle manifestazioni la domanda di omologazione della prova.
A deroga di questa norma, tale domanda potrà essere avanzata all’ENCI anche dopo i termini suddetti, ma sempre almeno due mesi prima della data proposta per la manifestazione.
La domanda dovrà contenere:
a) Classi di prova;
b) il luogo e la data in cui si svolgerà la prova;
c) recapito delle iscrizioni;
d) i nominativi dei giudici e dei figuranti proposti.

ART. 5
Le iscrizioni debbono pervenire al Comitato Organizzazione entro la data indicata sul programma ed essere accompagnate dalla relativa quota di partecipazione e dalla fotocopia del pedigree. Non sono consentite iscrizioni telefoniche.
Il Comitato organizzatore ha l’obbligo di predisporre un catalogo completo del nome del proprietario, del conduttore e di tutti i dati genealogici ei cani iscritti alla manifestazione, compreso il codice identificativo (numero di tatuaggio o microchip).
Un solo giudice in un giorno può giudicare 30 sezioni di IPO, se non è in palio CACIT, fino a un massimo di 36; se il numero dei cani iscritti supera quello consentito è obbligatorio che la prova si svolga in due giorni, oppure che il comitato organizzatore disponga di un numero di giudici adeguato al numero di cani iscritti; dal numero dei cani giudicabili secondo la limitazione di cui sopra, sono esclusi i cani iscritti nelle classi Esordienti ed Avviamento, Brevetto ENCI 1 e 2, CAL1, CAL2 e CAL3.

ART. 6
Il terreno sul quale si svolgono le prove di ring può essere unico per le prove di obbedienza e difesa, oppure suddiviso destinando una sezione all’obbedienza e un’altra alla difesa.
Le dimensioni del campo devono essere tali da consentire lo svolgimento dei singoli esercizi come prescritto dal regolamento. Spetta al Giudice l’accertamento di tale requisito. Il terreno deve essere piano e con fondo naturale.
I campi sportivi recintati costituiscono l’ideale, ma può essere usufruito anche un normale prato purchè il pubblico abbia a disposizione uno spazio riservato e non possa accedere al campo di prova che deve essere delimitato in modo ben visibile.
Sul campo debbono essere sistemate, prima che la prova abbia inizio, tutte le attrezzature occorrenti che sono:
a) il salto in alto e la palizzata di misure regolamentari;
b) almeno due pistole a salve, di calibro 6mm., con le relative munizioni, tre riporti rispettivamente del peso di Kg. 0,650 – Kg. 1 e di Kg. 2;
c) tavoli e sedie per la giuria, i commissari e gli assistenti; ombrelloni o altro riparo;
d) alcuni paletti segnalatori da disporre secondo le indicazioni dei giudici e dei commissari incaricati.


ART. 7
Il terreno da destinare al lavoro di pista deve essere sempre in aperta campagna e sufficientemente ampio in modo da garantire, nella giornata, che ogni pista programmata possa svolgersi in terreno che non sia già stato usufruito da altri concorrenti. Il Comitato Organizzatore deve predisporre anche un terreno di riserva.
Il Comitato Organizzatore deve rendere disponibile sul luogo, prima che la prova abbia inizio, quanto segue:
a) paletti di partenza numerati uno per ogni cane iscritto, più alcuni paletti di riserva;
b) gli oggetti previsti dal regolamento;
c) personale sufficiente per l’ottimale svolgimento della prova;
d) nel caso in cui il terreno per le piste sia lontano dalla segreteria o comunque difficilmente raggiungibile il Comitato Organizzatore deve provvedere ad un servizio guida per i concorrenti.

ART. 8
La segreteria del Comitato Organizzatore deve essere in funzione almeno mezz’ora prima dell’ora prevista per l’inizio della prova.
Essa prima che la prova abbia inizio deve predisporre:

a) i fogli del giudizio;
b) le penne o le matite (queste ultime obbligatorie in caso di cattivo tempo) per i giudici e i commissari;
c) il materiale per il sorteggio;
d) i pettorali, recanti il numero di catalogo del concorrente.

Durante lo svolgimento della prova, la segreteria provvede a rendere noti i risultati man mano che pervengono dal giudice.
Prima che la prova abbia inizio la segreteria deve compilare con scrittura leggibile le intestazioni delle pagelle e delle schede; alla fine deve procedere alla somma dei punti per il rilascio delle qualifiche e delle classifiche ed alla compilazione dei libretti di qualifica in ogni loro parte.
A conclusione delle prove, i giudici convalidano con la loro firma le pagelle, i fogli di giudizio e i libretti delle qualifiche su cui sono riportati i risultati.
Per facilitare il lavoro alla segreteria è opportuno che questa sia installata in locali al coperto.
L’accesso in segreteria è sempre vietato ai concorrenti allorquando sono in corso i conteggi e i lavori di compilazione delle classifiche.

ART. 9
Il Comitato Organizzatore deve provvedere affinché per tutta la durata della prova siano reperibili un medico e un veterinario. Nel caso questi non siano presenti sul campo deve essere previsto un servizio per raggiungere l’ambulatorio.
Prima dell’inizio della prova i cani dovranno essere visitati dal medico veterinario che controlla lo stato di salute ed esclude i soggetti ammalati, le femmine in stato di gravidanza o allattamento, i monorchidi o criptorchidi.
Sono ammesse le femmine in calore purchè siano preventivamente segnalate all’organizzazione, siano tutte isolate, sotto stretta sorveglianza e presentate per ultime alla fine della prova.

ART. 10
Il proprietario del cane iscritto è responsabile ai sensi dell’art. 2052 C.C. dei danni arrecati da questo a persone o cose anche durante lo svolgimento degli esercizi previsti. Gli organizzatori hanno comunque l’obbligo di sottoscrivere la polizza dall’ENCI contro la responsabilità civile.

ART. 11
I giudici sono sempre designati dall’ENCI al quale i Comitati organizzatori possono indicare le loro proposte o preferenze. I giudici debbono essere scelti fra coloro che sono compresi nell’elenco ufficiale approvato dall’ENCI o da organismi esteri riconosciuti dalla F.C.I.
I giudici, anche se stranieri, sono tenuti ad applicare le norme contenute nel presente regolamento.

ART. 12
Il giudice si renderà disponibile presso il luogo consentito mezz’ora prima dell’inizio della manifestazione.
Il giudice può raggiungere la località della manifestazione la sera precedente la prova allorquando la distanza è superiore a 150 Km, dalla propria abitazione.
I giudici, salvo casi di forza maggiore, non possono lasciare la manifestazione prima che questa sia conclusa.

ART. 13
Il Comitato Organizzatore, in caso di forza maggiore o quando lo ritenga opportuno per il buon andamento della prova, può apportare variazioni alla composizione della Giuria senza doverne dare preventiva comunicazione ai concorrenti.

ART. 14
In caso in cui il Comitato Organizzatore abbia a disposizione per la stessa classe una giuria plurima,
• un giudice giudica la sezione A, l’altro la sezione B;
• solo nella sezione C è consentito il giudizio congiunto.

Nessun cane può iniziare la prova con l’esecuzione degli esercizi di difesa, ogni sezione di una singola classe deve essere completata nell’arco della giornata da tutti i concorrenti, eccezione fatta per le prove che prevedono sorteggio con orario prestabilito per ogni concorrente e la cui durata sia almeno di due giorni, per tutti concorrenti della classe.

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